{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-23--_1994-12-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003011.pdf?ID=150003011", "Checksum": "ec84fc017005322aed5e0656601620ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.23 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:03", "Checksum": "a23bf7fde65c4d55970d6d6b33224e2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r\n\n 3\n4.2. A livello legislativo il principio della corretta presentazione degli\navvenimenti è codificato negli art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 1 LRTV. Nella\nsua prassi, l’AIR ha dedotto, dal principio della corretta presentazione degli\navvenimenti, che gli ascoltatori o gli spettatori debbano potersi fare un quadro\nil più possibile affidabile di una determinata fattispecie sulla base dei fatti e\ndelle opinioni che vengono proposte in una trasmissione, ed essere pertanto\nmessi nella condizione di potersi formare liberamente una propria opinione\n(GAAC 56.13, pag. 100; 53.50, pag. 354; DTF 116 Ib 37, 44). Il punto di partenza\ndell’AIR nell’esame di questo requisito è sempre costituito dall’effetto che una\ntrasmissione ha sul pubblico (DTF 119 Ib 166, 169).\nTale modo di procedere corrisponde al mandato affidato dalla legge all’AIR\ne prende in considerazione il fatto che la procedura di ricorso in materia di\nprogrammi non costituisce una vigilanza specialistica nel merito professionale.\nPertanto, l’interrogativo centrale al quale l’AIR deve rispondere in base alla\nsua cognizione è il seguente: gli spettatori, tramite i fatti e le opinioni esposti\nnella trasmissione, vennero messi nella condizione di crearsi liberamente una\npropria opinione? (GAAC 59.14 cons. 2.3).\n4.3. Al contrario l’AIR ha sempre ritenuto nella sua prassi che, conformemente\nal principio costituzionale della libertà di opinione sotto le condizioni\nchiamate di radiotelevisione, deve essere permesso a ogni emittente di\naffrontare criticamente gli interrogativi più diversi di natura statale,\nsociale, culturale e religiosa, concernenti la vita. Questo principio discende\ndall’autonomia nella concezione dei programmi dell’emittente, che le\ngarantisce un determinato margine di azione nella scelta dei temi, degli\ninterlocutori e nella concezione dei contenuti delle trasmissioni (GAAC 54.49,\npag. 305 con riferimenti).\n5. La trasmissione impugnata deve essere esaminata alla luce di tali criteri,\ncioè se era tale da violare il principio della corretta presentazione degli\navvenimenti.\n5.1. Il ricorrente contesta una sequenza del filmato nella quale una signora\nanziana racconta come poté evitare, minacciando di fare capo alla polizia,\nche due uomini prelevassero suo figlio con violenza da casa sua. Egli sostiene\nche la sequenza abbia a torto fatto nascere nel pubblico l’impressione che\ngli autori di quell’atto fossero membri di «Scientology». In un certo senso,\nrimprovera pertanto all’emittente di aver manipolato la libera formazione\ndell’opinione del pubblico. Dato che il filmato non permette di trarre alcuna\nconclusione circa il fatto che le affermazioni della signora si riferiscano\neffettivamente a membri di «Scientology», il ricorrente chiede che la SSR\nvenga obbligata a rendere noto il nome di questa donna.\nDal canto suo, la SSR, nella sua presa di posizione si richiama al diritto di non\ntestimoniare. Sostiene che un verbale redatto dall’ufficio della stazione dei\nCarabinieri del luogo di domicilio dell’interessata, in suo possesso, provi che\nle affermazioni della signora si riferiscano ad appartenenti di «Scientology».\nDato che se venisse comunicata l’identità della donna, questa dovrebbe temere\nmisure di ritorsione, vi sarebbero interessi rilevanti al mantenimento del suo\nanonimato. Per questi motivi, la SSR ha rinunciato a produrre il documento in\nquestione agli atti.\n\n"}