{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-23--_1994-12-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003011.pdf?ID=150003011", "Checksum": "ec84fc017005322aed5e0656601620ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.23 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:03", "Checksum": "a23bf7fde65c4d55970d6d6b33224e2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.12.1994 JAAC 60.23 \r\n\n JAAC 60.23\n\nDecisione dell’Autorità indipendente di recorso in\nmateria radiotelevisiva del 2 dicembre 1994\n\nTélévision. Emission d’information concernant la scientologie.\nArt. 3 al. 1er let. a et art. 4 al. 1er LRTV.\nLa diffusion d’une émission critique sur «l’église» de scientologie peut\nentrer dans le cadre du mandat culturel confié aux diffuseurs.\nArt. 69 LRTV. Art. 16 PA.\nLe diffuseur a le droit de taire ses sources et de ne pas dévoiler l’identité\nd’un témoin, sauf s’il s’agit d’élucider les faits dans une procédure\nrelative à la sûreté intérieure et extérieure du pays.\n\nFernsehen. Informationssendung betreffend «Scientology».\nArt. 3 Abs. 1 Bst. a und Art. 4 Abs. 1 RTVG.\nEine Sendung, die dem Thema «Scientology» gewidmet ist, kann zur\nErfüllung des kulturellen Leistungsauftrags beitragen.\nArt. 69 RTVG. Art. 16 VwVG.\nDer Veranstalter hat das Recht, die Identität eines Zeugen zu\nverschweigen, sofern nicht übergeordnete Interessen der inneren oder\näusseren Sicherheit des Landes gefährdet sind.\n\nTelevisione. Trasmissione informativa concernente «Scientology».\nArt. 3 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 1 LRTV.\n\n1\nLa diffusione di un’emissione critica sul tema «Scientology» può\ncontribuire all’adempimento del mandato culturale affidato agli\nemittenti.\nArt. 69 LRTV. Art. 16 PA.\nL’emittente ha il diritto di non svelare l’identità di un teste, a meno che\nnon siano pregiudicati interessi superiori della sicurezza interna o\nesterna del Paese.\n\nI\n\nA. La trasmissione «FAX» è una rubrica settimanale di approfondimento\nche tocca problemi di attualità regionale, nazionale e internazionale, che\nviene trasmessa ogni giovedì dopo le 20.30. L’edizione del 5 maggio 1994 era\nintitolata «Alla conquista del Ticino: Inchiesta su Scientology». La trasmissione\nin questione era divisa in due parti. La prima era dedicata al fenomeno\ndi «Scientology» in generale, facendo capo ad un’inchiesta filmata di circa\n30 minuti realizzata in Ticino, a Zurigo, Milano e Losanna. Nella seconda parte\nsi svolgeva una discussione di circa 25 minuti tra X, direttore esecutivo di\n«Scientology» a B. ed Y, presidente dell’associazione «Ricerche e informazioni\nsulle sette» con sede in Lombardia, moderata dal giornalista S.\nB. Contro questa trasmissione, X (in seguito: ricorrente), con atto 30 luglio\n1994 ha interposto ricorso dinnanzi all’Autorità indipendente di ricorso in\nmateria radiotelevisiva (AIR). Nel suo ricorso rileva che la puntata di «FAX»\nintitolata «Alla conquista del Ticino: Inchiesta su Scientology» non sarebbe\nstata «neutrale» e «obiettiva».\nC. Con scritto 12 agosto 1994 l’AIR ha informato il ricorrente che il suo ricorso\nnon soddisfaceva le condizioni stabilite dall’art. 63 cpv. 1 della LF del 21 giugno\n1991 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) poiché l’atto del ricorrente non\nadduceva la prova di uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione,\nné presentava le firme di almeno altre 20 persone. Inoltre, il ricorso non\nsoddisfaceva neppure nel merito le esigenze dell’art. 62 cpv. 2 LRTV, di indicare\ncioè, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi\ncontenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione\nsarebbero state violate. Al ricorrente è stata concessa una proroga del termine\nfino al 2 settembre 1994 per produrre gli atti mancanti.\nD. In data 1° settembre 1994, il ricorrente ha presentato le firme richieste\nnonché un complemento al ricorso, nel quale viene censurata la violazione\ndell’art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV in seguito a presunte «accuse esplicite\nma non fondate» da parte della trasmissione contestata. Per questo motivo il\nricorrente ritiene, per quanto si possa capire dalle sue affermazioni, che vada\naccertata una violazione del diritto dei programmi.\nE. In applicazione dell’art. 64 cpv. 1 LRTV la Società svizzera di radiotelevisione\n(SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua presa di posizione 11 novembre\n1994 la SSR chiede che il presente ricorso, nella misura in cui è ricevibile,\nvenga integralmente respinto. La SSR ritiene in particolare che il ricorso non\n\n2\nsia sufficientemente fondato poiché non espone «la propria versione dei fatti\nriportati di cui i ricorrenti contestano globalmente la veridicità». Se del caso,\nsi esamineranno più approfonditamente le argomentazioni delle parti nei\nconsiderandi.\n\nII\n\n"}