Televisione. Violazione delle disposizioni sui programmi risultante dalla diffusione di un programma, nonostante il divieto pronunciato con sentenza civile sulla base dell’art. 28 CC, e dal modo in cui l’emissione rendeva conto di una procedura penale in corso. Art. 55bis cpv. 3 Cost. Art. 5 cpv. 2 LRTV. Indipendenza limitata. Le istruzioni di un’autorità federale, cantonale o comunale fondate sul diritto federale limitano l’indipendenza e l’autonomia dei media. Art. 6 § 2 CEDU. Art. 3 cpv. 1 LRTV. Il divieto di giudicare è violato se i giornalisti che fanno la cronaca di un processo in corso presentano un’immagine parziale e unilateralmente negativa che suggerisce