1 Violazione del diritto dei programmi in una trasmissione radiodiffusa che ha mosso censure insostenibili a un’autorità tutoria in un caso relativo al collocamento in ospizio. Art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 1 LRTV. Obbligo di presentare un’informazione fedele e segreto d’ufficio. Il fatto che un’autorità rifiuta di partecipare a una trasmissione richiamandosi al segreto d’ufficio non significa ancora che occorra rinunciare a qualsivoglia informazione sul tema di cui si tratta. L’emittente deve tuttavia preoccuparsi che la posizione dell’assente o degli assenti sia espressa con la diversificazione appropriata alla pratica. I