1 Televisione. Violazione del diritto dei programmi in sequenze di un’emissione consacrata alla protezione dei consumatori che si occupavano segnatamente di presenza di diossina, inquinamento del suolo dovuto a metalli pesanti e pericolo per la falda freatica nel Cantone di Zurigo. Art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 1 LRTV. Principio della presentazione fedele degli avvenimenti. Manipolazione dei telespettatori privati di informazioni che erano indispensabili per la libera formazione dell’opinione. Poiché era la conseguenza di una violazione della diligenza giornalistica, questa manipolazione costituisce una violazione