Art. 4 cpv. 2 Concessione SSR del 1987. Obbligo di diligenza giornalistica nel quadro di emissioni nell’interesse dei consumatori. Il fatto che una telespettatrice, la quale informa la redazione dell’emissione circa una domanda dei consumatori, lavori in un servizio della SSR indipendente da questa redazione, è irrilevante per la presentazione della fattispecie che interessa i consumatori; la rinuncia a un’informazione pertinente nell’emissione non costituisce un’omissione essenziale dal punto di vista del diritto della concessione.