- Di principio, non si può pretendere che l’emittente verifichi la verosimiglianza di ogni informazione proveniente da una fonte esterna, a condizione che non esista alcun motivo fondato per dubitare dell’attendibilità e credibilità (consid. 5). - Pubblico interesse a portare a conoscenza dichiarazioni sensazionali, momentaneamente non ancora verificabili quanto alla loro veridicità (consid. 6). - I giornalisti possono rilevare le affermazioni contraddittorie di politici, fintantoché, estrapolate dal loro contesto, non vengano falsate (consid. 7).