1 Procedura. Competenza, da un canto, del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) per le questioni attinenti alla vigilanza in materia finanziaria e gestionale e, dall’altro canto, dell’Autorità indipendente d’esame dei ricorsi per quanto concerne la formazione, in assoluta indipendenza, dell’opinione e della volontà del pubblico.