5 L’art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 OAE stabilisce che il Centro danni è competente per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario da parte di terzi giusta gli art . 134 a 136 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM, RS 510.10), sempre che non sia competente un altro ufficio. b. Il fatto che l’autorità inferiore stessa parta dal presupposto che nel caso presente sia applicabile la LCStr dimostra da sé che un rimando alla LM non può motivare alcuna competenza in merito.