, Zurigo 2002, n. marg. 854, pag. 178). Tale definizione conferma che il cittadino sarebbe chiaramente svantaggiato se lo Stato potesse, con un mero atto d’autorità di diritto amministrativo, indicargli qual è il suo diritto in maniera vincolante e coercitiva. 10.a. A riprova della sua competenza per l’emanazione di una decisione concernente il caso presente, l’autorità inferiore si richiama tuttavia all’art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 dell’ordinanza del 12 agosto 1986 concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE, RS 510.301) come pure all’art. 21 OVCC.