Il numero di immatricolazione militare del veicolo di servizio (M+6...), sempre anteposto dall’autorità inferiore alla targa summenzionata, non ha alcuna rilevanza nella presente procedura. b. Benché le automobili per istruttori siano di proprietà della Confederazione (art. 2 cpv. 1 OAIs), è considerato detentore ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale l’istruttore avente diritto, nel caso presente il signor Z. (come esplicitamente stabilito all’art. 9 OAIs). c. La responsabilità in caso di danni causati con automobili per istruttori è stabilita per principio come segue (cfr. art. 10 OAIs): - in caso di utilizzazione a titolo professionale, l’avente diritto è responsabile