Per una maggiore comprensibilità delle considerazioni che seguono va dapprima rilevato che: a. conformemente all’art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza del 22 novembre 1995 concernente le automobili per istruttori (OAIs, RU 1996 243), le corse private possono essere effettuate unicamente con le targhe di controllo cantonali. Applicando, per una corsa incontestabilmente di carattere privato, la targa FR ..., il signor Z. ha adempiuto tale disposizione legale. Il numero di immatricolazione militare del veicolo di servizio (M+6...), sempre anteposto dall’autorità inferiore alla targa summenzionata, non ha alcuna rilevanza nella presente procedura.