Riassunto dei fatti: Z., istruttore dell’esercito svizzero, durante il tempo libero con la sua auto di servizio è entrato in collisione con l’automobile di X. Ne sono risultati ingenti danni materiali e alle persone. Non è stato possibile chiarire la questione della colpa e non vi sono state sanzioni penali né per X. né per Z. In seguito X. ha chiesto un risarcimento dei danni alla Confederazione. Il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha respinto la richiesta di X. con decisione formale e ha indicato quale rimedio di diritto il ricorso alla Commissione di ricorso DDPS entro 30 giorni. Estratto dei considerandi: