Difesa nazionale. Responsabilità della Confederazione per un danno causato con un veicolo di servizio dell’esercito. Art. 58 LCStr. Art. 38 OPers mil. Art. 5 PA. Art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 OAE. Art. 9 e 10 OAIs. Art. 2 cpv. 2 lett. a OVCC. - Per il danno causato da un istruttore dell’esercito con il veicolo di servizio personale nel quadro dell’uso privato (tempo libero), l’istruttore è responsabile secondo la LCStr (consid. 2 e 6c). L’istruttore dell’esercito è detentore del suo veicolo di servizio personale ai sensi della LCStr, anche se il veicolo è di proprietà della Confederazione (consid. 6b). - Per dirimere questi litigi è competente il giudice civile (consid.