{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-70-38--_2005-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007301.pdf?ID=150007301", "Checksum": "aeac20be180de82803282f0b26c55b4e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 11.11.2005 JAAC 70.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 11.11.2005 JAAC 70.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport   11.11.2005 JAAC 70.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:41", "Checksum": "0f5448e59aae10e6a1449ec22feb00f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport   11.11.2005 JAAC 70.38 \r\n\n 4\nparti litigiose con pari diritti davanti a un giudice civile nell’ambito di una\nprocedura di diritto civile. In concreto, nel caso presente ciò significa che il\nricorrente dovrebbe fare causa alla persona che considera responsabile del\ndanno prodottosi, vale a dire al signor Z., davanti al giudice civile competente\ndel luogo.\n9. A questo punto è necessario chiedersi se valgano considerazioni differenti\nse - in virtù dell’art. 11 OAIs («La Confederazione assume il rischio di\nresponsabilità civile») e dell’art. 38 cpv. 2 OPers mil («La Confederazione\nsi assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di\nservizio e private») - la Confederazione deve rispondere al posto del signor\nZ. del danno causato da quest’ultimo in occasione della corsa privata in\nquestione.\nLa risposta a tale domanda deve essere negativa perché il cittadino non deve\nessere svantaggiato soltanto perché lo Stato si assume il rischio in materia di\ncasco anche per le corse private dei suoi lavoratori. In casi simili, anche la\nConfederazione deve agire come soggetto di diritto privato. In altri termini,\nnon vi è nel caso presente alcun margine per agire mediante una decisione\namministrativa in senso formale. È opportuno rammentare a questo punto\nla definizione del concetto di «decisione amministrativa»: «Eine Verfügung\nist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den\neine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder\nfeststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird» («Una\ndecisione amministrativa è un atto d’autorità individuale, diretto a una\nsingola persona, mediante il quale un concreto rapporto giuridico di diritto\namministrativo è costituito o accertato in maniera vincolante e coercitiva»;\nHäfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, n. marg.\n854, pag. 178).\nTale definizione conferma che il cittadino sarebbe chiaramente svantaggiato\nse lo Stato potesse, con un mero atto d’autorità di diritto amministrativo,\nindicargli qual è il suo diritto in maniera vincolante e coercitiva.\n10.a. A riprova della sua competenza per l’emanazione di una decisione\nconcernente il caso presente, l’autorità inferiore si richiama tuttavia\nall’art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 dell’ordinanza del 12 agosto 1986 concernente\nl’amministrazione dell’esercito (OAE, RS 510.301) come pure all’art. 21 OVCC.\n\n5\nL’art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 OAE stabilisce che il Centro danni è competente per\ndecidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario da parte di terzi\ngiusta gli art . 134 a 136 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e\nsull’amministrazione militare (Legge militare, LM, RS 510.10), sempre che non\nsia competente un altro ufficio.\nb. Il fatto che l’autorità inferiore stessa parta dal presupposto che nel caso\npresente sia applicabile la LCStr dimostra da sé che un rimando alla LM non\npuò motivare alcuna competenza in merito.\nc. Nemmeno il rimando all’art. 21 OVCC risulta utile all’autorità inferiore\npoiché - come giustamente menzionato dal ricorrente - l’art. 2 cpv. 2 lett. a di\ntale ordinanza stabilisce esplicitamente che essa non si applica al personale\nmilitare cui è assegnato un veicolo di servizio personale. Ciò che corrisponde\npienamente al caso presente.\n1 1.In via riassuntiva, risulta pertanto che nel caso presente l’autorità inferiore\nnon avrebbe dovuto emanare alcuna decisione ai sensi dell’art. 5 della\nlegge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS\n172.021). Poiché, nonostante la carente competenza, una tale decisione è stata\ntuttavia emanata, bisogna partire dal presupposto di essere in presenza di\nuna decisione viziata. Le possibili conseguenze di una decisione viziata sono:\nimpugnabilità, nullità o revocabilità (cfr. al riguardo Häfelin/ Müller, loc. cit.,\npagg. 196 segg.).\nCome dimostrato più sopra, l’autorità inferiore è priva a priori della\ncompe-tenza oggettiva necessaria per regolare la presente controversia, ragion\nper cui occorre partire dal presupposto che la decisione emanata è nulla. Ciò\nsignifica che la decisione non era giuridicamente vincolante sin dall’inizio,\ndunque anche senza previo annullamento, e che essa non poteva esplicare\nalcun effetto giuridico per il ricorrente. La nullità di un atto amministrativo\ndeve essere considerata d’ufficio (Häfelin/Müller, loc. cit., pag 198).\n1 2.Se, in base a quanto sinora esposto, si deve partire dal presupposto della\nnon esistenza della decisione impugnata, non è possibile entrare nel merito\ndel ricorso data la mancanza di un oggetto impugnabile (e di una pertinente\ncompetenza).\n1 3.Se si volesse optare per la soluzione con le minori conseguenze, e partire\ndalla mera impugnabilità della decisione emanata, sarebbe necessario\nannullare la decisione dell’autorità inferiore. Ciò potrebbe essere motivato\nunicamente dal fatto che il Centro danni è per principio incaricato di\ntrattare le richieste di risarcimento avanzate dalla o nei confronti della\nConfederazione.\n1 4.Considerate le conseguenze in materia di spese e risarcimenti, si pone\ninevitabilmente la domanda se il ricorrente, patrocinato da un avvocato,\navrebbe dovuto riconoscere i vizi della decisione emanata dall’autorità\ninferiore e pertanto desistere dal presentare un ricorso presso la Commissione\ndi ricorso DDPS. La risposta a tale domanda deve essere negativa in\nconsiderazione dell’esplicita indicazione dei rimedi giuridici rilasciata\ndall’autorità inferiore. A ciò si aggiunge che la mancata competenza del Centro\ndanni DDPS per l’emanazione di una decisione di diritto amministrativo non\n\n"}