{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-70-38--_2005-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007301.pdf?ID=150007301", "Checksum": "aeac20be180de82803282f0b26c55b4e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Ne sono risultati ingenti\ndanni materiali e alle persone. Non è stato possibile chiarire la questione della\ncolpa e non vi sono state sanzioni penali né per X. né per Z. In seguito X. ha\nchiesto un risarcimento dei danni alla Confederazione. Il Centro danni del\nDipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello\nsport (DDPS) ha respinto la richiesta di X. con decisione formale e ha indicato\nquale rimedio di diritto il ricorso alla Commissione di ricorso DDPS entro 30\ngiorni.\nEstratto dei considerandi:\n1. (...)\n2. Sotto il profilo giuridico, il ricorrente rileva innanzitutto per analogia che il\nCentro danni non era competente per l’emanazione della decisione impugnata\ne che di conseguenza il ricorso dev’essere accolto e la decisione impugnata\nannullata. A conferma di ciò il ricorrente adduce che l’ordinanza del 23\nfebbraio 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti\n(OVCC, RS 514.31), conformemente all’art. 2 cpv. 2 lett. a della medesima\nordinanza, non è applicabile al personale militare cui è assegnato un veicolo di\nservizio personale. Il ricorrente rileva inoltre che al momento dell’incidente il\nsignor Z. non era in servizio.\n3. Mediante le obiezioni summenzionate il ricorrente contesta in primo\nluogo la competenza dell’autorità inferiore per l’emanazione di decisioni\nnel presente caso. In tal modo si pone nel contempo anche la questione della\ncompetenza della Commissione di ricorso DDPS quale autorità di ricorso in\nmateria. Le questioni di competenza devono essere chiarite d’ufficio, ragion\nper cui la procedura dev’essere limitata in un primo momento alla questione\ndella competenza dell’autorità inferiore e dell’autorità di ricorso adita.\n4. Con riferimento all’art. 3 cpv. 1 della legge sulla responsabilità del 14 marzo\n1958 (LResp, RS 170.32), l’autorità inferiore parte innanzitutto dal presupposto\nche il signor Z. va considerato quale funzionario della Confederazione e che\ndi conseguenza la Confederazione, per principio, è tenuta a rispondere, senza\nriguardo alla colpa del funzionario. Dopodiché, in virtù dell’art. 3 cpv. 2 della\n\n3\nlegge sulla responsabilità e dell’art. 37 cpv. 1 (con ogni probabilità, recte art. 38\ncpv. 1) dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale\nmilitare (OPers mil, RS 172.220.111.310.2), stabilisce che nel presente caso la\nConfederazione risponde conformemente alle disposizioni della legge federale\nsulla circolazione stradale.\n5. Queste considerazioni dell’autorità inferiore possono essere condivise nella\nmisura in cui per richieste di risarcimento come quella del caso presente si\napplicano le disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale e non\nquelle della legge sulla responsabilità o della legge militare. Ma con ciò non si\nrisponde alla questione relativa alla competenza e alla procedura applicabile,\nragion per cui tale questione deve essere trattata in maniera più approfondita\nnel seguito.\n6. Per una maggiore comprensibilità delle considerazioni che seguono va\ndapprima rilevato che:\na. conformemente all’art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza del 22 novembre 1995\nconcernente le automobili per istruttori (OAIs, RU 1996 243), le corse private\npossono essere effettuate unicamente con le targhe di controllo cantonali.\nApplicando, per una corsa incontestabilmente di carattere privato, la\ntarga FR ..., il signor Z. ha adempiuto tale disposizione legale. Il numero di\nimmatricolazione militare del veicolo di servizio (M+6...), sempre anteposto\ndall’autorità inferiore alla targa summenzionata, non ha alcuna rilevanza\nnella presente procedura.\nb. Benché le automobili per istruttori siano di proprietà della Confederazione\n(art. 2 cpv. 1 OAIs), è considerato detentore ai sensi della legge federale sulla\ncircolazione stradale l’istruttore avente diritto, nel caso presente il signor Z.\n(come esplicitamente stabilito all’art. 9 OAIs).\nc. La responsabilità in caso di danni causati con automobili per istruttori è\nstabilita per principio come segue (cfr. art. 10 OAIs):\n- in caso di utilizzazione a titolo professionale, l’avente diritto è responsabile\nconformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità;\n- in servizio militare con diritto al soldo, la responsabilità dell’avente diritto si\nfonda sulle disposizioni della legge militare;\n- in caso di utilizzazione a scopo privato dell’automobile per istruttori, la\nresponsabilità si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla circolazione\nstradale.\n7. È pertanto chiaro che il signor Z. è il detentore dell’autovettura targata FR ...\ne che egli è, di conseguenza, responsabile ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 della Legge\nfederale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)\nper il danno fatto valere dal ricorrente. Ciò, evidentemente, fatto salvo che sia\ndimostrata la colpa del signor Z. ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LCStr.\n8. Se, in seguito a un infortunio, due detentori di veicoli avanzano l’uno contro\nl’altro pretese di risarcimento di danni, le relative vertenze devono essere\ntrattate davanti a tribunali civili. Al riguardo, la LCStr rimanda al giudice\nagli art. 58 e 62 - sia esplicitamente, sia indirettamente con riferimento ai\nprincipi del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti. La legge\nparte pertanto dal presupposto che simili casi oppongono l’una all’altra due\n\n"}