- In questi casi, il Centro dei danni del DDPS non è competente per emanare una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Né l’art. 142 cpv. 3 LM, né l’art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 OAE, né il n. 5.2.2.9 del regolamento della Segreteria generale del DDPS conferiscono una simile competenza al Centro dei danni (consid. 6). La decisione impugnata è quindi nulla (consid. 9 e 10). - Nella fattispecie, a causa di un’indicazione poco chiara e contraddittoria delle vie di ricorso («la presente decisione può essere impugnata con un ricorso al giudice civile»), la Confederazione è obbligata a versare un’indennità per ripetibili (consid. 12 e 13).