- Il furto di un oggetto personale non costituisce un «incidente di servizio» perché l’intervento volontario di un delinquente esclude il carattere aleatorio e straordinario che caratterizza l’incidente (consid. 4). - Nella fattispecie, il furto non costituisce nemmeno «la conseguenza diretta dell’esecuzione di un ordine», poiché il ricorrente non era costretto ad apportare un proiettore digitale, che avrebbe potuto ordinare presso il servizio cinematografico dell’esercito (consid. 4). - Il criterio dell’opportunità di apportare degli oggetti personali, che si trova al cpv. 2 dell’art. 137 LM, non è applicabile nel quadro del cpv. 1 di questa disposizione (consid. 4).