Art. 137 cpv. 1 e 2 LM. Responsabilità della Confederazione per lo smarrimento e il danneggiamento di oggetti personali di militari. Proiettore digitale («beamer»). Nozione di oggetto personale. - La nozione di oggetto personale ai sensi dell’art. 137 LM comprende non solo gli oggetti che sono di proprietà del militare, ma anche gli oggetti o i valori di cui egli, per un qualunque motivo, è civilmente responsabile verso terzi e che dovrà sostituire (consid. 3). - Il furto di un oggetto personale non costituisce un «incidente di servizio» perché l’intervento volontario di un delinquente esclude il carattere aleatorio e straordinario che caratterizza l’incidente (consid.