Esercito e amministrazione militare. Responsabilità del contabile per fondi che gli sono affidati. Ripartizione dell’onere della prova. Negligenza grave, attenuazione della colpa in presenza della colpa concomitante di terzi. Art. 139 cpv. 3 LM. - L’onere della prova che un dovere di servizio non è stato violato a causa di una negligenza grave incombe alla persona astretta al servizio. Tale persona deve quindi sopportare le conseguenze della mancanza di prove (consid. 3 e 4). - Per stabilire se un comportamento costituisce una negligenza grave, occorre tenere conto anche della probabilità che un evento pregiudizievole si realizzi (consid.