prestare servizio militare deve servire esclusivamente alla difesa nazionale militare. Eccezioni all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare in seno all’esercito sono costituite unicamente dal servizio civile sostitutivo e - in misura strettamente limitata - dalla messa a disposizione di militari a favore della protezione civile. 8. La libertà di scelta tra servizio militare e servizi al di fuori dell’esercito è esclusa (art. 59 cpv. 1 Cost.). 9. L’introduzione di una tassa d’esenzione per i servizi non prestati personalmente nella protezione civile è compatibile con la Costituzione.