1 Art. 137 cpv. 1 e 2 LM. Responsabilità della Confederazione per lo smarrimento ed il danneggiamento di proprietà di militi. Smarrimento e danneggiamento di un telefono mobile (Natel) e di un’agenda elettronica («organizer») in occasione di un incidente avvenuto durante il servizio. - Riduzione del risarcimento per errore del milite differenziata secondo la funzione e le responsabilità del milite stesso. Colpa di secondaria importanza e di scarsa rilevanza di un ufficiale presente quale semplice passeggero. - Nella fattispecie è data l’opportunità, dal punto di vista del servizio, di disporre di un Natel privato, ma non di un «organizer».