Unica limitazione è che al ricorrente avvertito, sia data la possibilità di esprimersi sull’eventualità della reformatio in peius (art. 62 cpv. 3 PA; cfr. DTF 101/1975 Ib 252/257 s., consid. 4a). Il ricorrente avvisato ha in questo caso la possibilità di ritirare il ricorso prima che l’autorità di ricorso si pronunci (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 934). Come risulta dai lavori preparatori della revisione del 1968 (cfr. Binswanger, op. cit., pag. 317, nota 6) la nozione di forza maggiore qui menzionata è la stessa esistente nel diritto della responsabilità civile.