2 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), al quale rinvia l’art. 71a cpv. 2 PA, può procedere ad una modifica della querelata decisione anche a detrimento del ricorrente (reformatio in peius), in particolare se l’autorità di prima istanza ha applicato erroneamente il diritto federale. Essa non è quindi legata alle conclusioni delle parti. Non vi è perciò in principio alcun ostacolo affinchè questa Commissione esamini delle questioni suscettibili di portare alla reformatio in peius della querelata decisione. Unica limitazione è che al ricorrente avvertito, sia data la possibilità di esprimersi sull’eventualità della reformatio in peius (art. 62 cpv.