Quest’ultima questione sarà però esaminata in seguito, in relazione alla quantificazione dei vari danni notificati dalla qui ricorrente. In questo contesto resta solo da esaminare se esista un fattore interruttivo della causalità tale da escludere una responsabilità della Confederazione. Tale questione non è stata sollevata dalle parti, ma merita perlomeno un breve esame. La Commissione sulla base dell’art. 62 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), al quale rinvia l’art. 71a cpv.