2 1. esistenza di un nesso funzionale tra la truppa e l’attività di servizio; 2. un danno alla persona o alle cose; 3. un nesso causale naturale ed adeguato tra l’attività della truppa e il danno (GAAC 43.73, pag. 340); il nesso causale può essere interrotto qualora la Confederazione provi l’esistenza di una forza maggiore o di una colpa esclusiva della vittima. Già abbiamo visto che nella fattispecie risulta realizzata la prima condizione. Restano quindi da esaminare le due altre condizioni.