Alla fattispecie è applicabile in maniera specifica l’art. 23 cpv. 2 OM relativo ai «danni causati alla proprietà». Le condizioni generali riguardanti questa responsabilità sono stabilite al cpv. 1 dell’art. 23 OM. Come già detto sia l’art. 22 cpv. 1 OM, sia l’art. 23 OM prevedono una responsabilità causale della Confederazione. Mentre la responsabilità prevista all’art. 22 cpv. 1 OM è per atto illecito, la responsabilità prevista all’art. 23 è indipendente dall’esistenza di un atto illecito (critico Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, tesi Zurigo 1969, pag. 316, 317).