II/3, Zurigo 1991, pag. 503 ss., n. 217-221). Nel caso di specie non è contestato né appare contestabile, che il danno ai locali del Centro (...) sia stato provocato dalla truppa «per effetto di un esercizio militare» (art. 23 cpv. 1 OM), ovvero in occasione di una marcia ordinata dal comandante di battaglione. L’occupazione del Centro da parte della compagnia è avvenuta altresì su ordine del comandante di compagnia nell’intento di offrire un rifugio di emergenza alla truppa. Deve quindi essere ammesso il nesso funzionale tra la truppa e l’attività militare di occupazione del Centro. 3. Alla fattispecie è applicabile in maniera specifica l’art. 23 cpv.