1 e art. 23 OM presuppone che il danno, alla persona oppure - come nella fattispecie - alla proprietà, sia stato causato in occasione dell’esercizio di una attività di servizio: determinante al riguardo è il nesso funzionale del militare o della truppa con l’attività militare. Per attività militare si intendono sia le esercitazioni militari propriamente dette, sia tutte le attività di esercizio eseguite a seguito di ordini o in virtù di regolamenti e direttive (cfr. Karl Oftinger / Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. II/3, Zurigo 1991, pag. 503 ss., n. 217-221).