1. (...) 2. Secondo la legge federale sull’organizzazione militare del 12 aprile 1907 (OM[41]) la Confederazione risponde a titolo esclusivo del danno causato a terzi, sia illecitamente da un militare nell’esercizio della sua attività di servizio, senza riguardo alla colpa del militare (art. 22 cpv. 1 OM), sia per effetto di un esercizio militare o di un’attività di servizio della truppa (art. 23 OM). La responsabilità causale della Confederazione ex art. 22 cpv. 1 e art. 23 OM presuppone che il danno, alla persona oppure - come nella fattispecie - alla proprietà, sia stato causato in occasione dell’esercizio di una attività di servizio: