{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-61-87--_1995-06-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003635.pdf?ID=150003635", "Checksum": "3b7cdae1f1a696a8bfc2005d27da2dbd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.87 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Nella fattispecie è incontestato e incontestabile che nel loro insieme i danni\nsopraggiunti ai locali del piano terreno del Centro (...) sono stati provocati\ndalla presenza della truppa nell’ambito dell’attività di esercizio. In maniera\ngenerale è quindi realizzata la condizione dell’esistenza di un nesso causale\ne adeguato. Tuttalpiù ci si deve domandare se per certe poste del danno,\nquest’ultimo sia stato provocato effettivamente dall’attività della truppa.\nQuest’ultima questione sarà però esaminata in seguito, in relazione alla\nquantificazione dei vari danni notificati dalla qui ricorrente. In questo\ncontesto resta solo da esaminare se esista un fattore interruttivo della causalità\ntale da escludere una responsabilità della Confederazione. Tale questione non\nè stata sollevata dalle parti, ma merita perlomeno un breve esame.\nLa Commissione sulla base dell’art. 62 cpv. 2 della legge sulla procedura\namministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), al quale rinvia l’art. 71a\ncpv. 2 PA, può procedere ad una modifica della querelata decisione anche a\ndetrimento del ricorrente (reformatio in peius), in particolare se l’autorità di\nprima istanza ha applicato erroneamente il diritto federale. Essa non è quindi\nlegata alle conclusioni delle parti. Non vi è perciò in principio alcun ostacolo\naffinchè questa Commissione esamini delle questioni suscettibili di portare\nalla reformatio in peius della querelata decisione. Unica limitazione è che\nal ricorrente avvertito, sia data la possibilità di esprimersi sull’eventualità\ndella reformatio in peius (art. 62 cpv. 3 PA; cfr. DTF 101/1975 Ib 252/257 s.,\nconsid. 4a). Il ricorrente avvisato ha in questo caso la possibilità di ritirare il\nricorso prima che l’autorità di ricorso si pronunci (cfr. André Grisel, Traité de\ndroit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 934).\nCome risulta dai lavori preparatori della revisione del 1968 (cfr. Binswanger,\nop. cit., pag. 317, nota 6) la nozione di forza maggiore qui menzionata è la\nstessa esistente nel diritto della responsabilità civile. Secondo la dottrina\nla forza maggiore viene definita come un avvenimento imprevedibile\ne straordinario che sopraggiunge con una forza irresistibile (cfr. Henri\nDeschenaux / Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2a ed., Berna 1982, pag. 62,\nn. 56). Nella DTF 102/1976, Ib, 257/262 il Tribunale federale, applicando la\nnozione generale di forza maggiore nell’ambito dell’art. 23 OM, dà la seguente\ndefinizione:\n«Unter höherer Gewalt wird ein unvorhersehbares, aussergewöhnliches Ereignis\nverstanden, das mit dem des Haftpflichtigen nicht zusammenhängt, sondern\nmit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht (Oftinger, Schweiz.\nHaftpflichtrecht, 4. Aufl. 1975, Bd. I S. 118; BGE 91 II 487 E. 8, 100 II 142).»\nIn presenza di responsabilità oggettive, come è il caso nella fattispecie,\nla giurisprudenza esige l’assenza di un rapporto di connessione tra\nl’avvenimento e l’attività del responsabile (cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit.,\n\n3\npag. 62, n. 57). Visto il carattere eccezionale di questo fattore interruttivo\ndi causalità la giurisprudenza ne ha ammesso l’esistenza solo raramente\n(cfr. Deschenaux/Tercier, op. cit. pag. 62-63, n. 57). Nel caso di specie la\ntruppa ha dovuto forzare la porta d’entrata del Centro (...) in situazione\nd’emergenza nell’intento di evitare dei danni alla salute di alcuni militi. La\nsituazione, dettata dallo stato di necessità, non era però né straordinaria, né\nimprevedibile, ritenuto che la marcia era avvenuta in\npieno inverno in alta montagna. Del resto appare contestabile che nella\nfattispecie si possa parlare di un avvenimento che non sia in rapporto di\nconnessione con l’attività della truppa, atteso che l’occupazione del piano\nterreno del Centro (...) pur dettata da uno stato di emergenza è avvenuta a\nseguito della decisione ponderata del comandante di compagnia.\n5. Dovendo ammettere di principio l’obbligo della Confederazione di\nindennizzare la qui ricorrente per i danni subiti dai beni immobili di sua\nproprietà, si tratta ora di esaminare se la valutazione dei danni operata dalla\nCommissione di stima ed approvata dal Commissario di campagna sia corretta,\noppure se debbano essere accolte le pretese riproposte anche in questa sede\ndalla qui ricorrente. Sia la prova dell’esistenza e dell’importo del danno, sia\nla prova del nesso causale adeguato incombono al danneggiato (GAAC 43.69,\npag. 331; 43.73, pag. 340). In assenza di una prova assoluta la commissione di\nricorso ammette come sufficiente un grado di probabilità elevato (GAAC 43.73,\npag. 340).\n[41] RU 1968 74. Questa legge è stata sostituita dalla legge federale del\n3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM, RS 510.10).\nCfr. nota 1, pag. 831.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.87 - Estratto di una decisione del giudice singolo della IIa Divisione della\nCommissione di ricorso DMF del 25 giugno 1995\n\n"}