{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-61-87--_1995-06-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003635.pdf?ID=150003635", "Checksum": "3b7cdae1f1a696a8bfc2005d27da2dbd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.87 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Dommage causé par une troupe de montagne cherchant abri\nsuite à une brusque chute de baromètre (effraction dans une cabane de\nmontagne).\nConditions de la reconnaissance d’une force majeure dans une situation\nd’urgence.\n\nArt. 23 MO. Schadensverursachung durch eine zufolge Wetterumsturzes\nSchutz suchende Gebirgstruppe («Einbruch» in Schutzhütte).\nVoraussetzungen der Anerkennung höherer Gewalt in einer\nNotsituation.\n\nArt. 23 OM. Danni causati da una truppa da montagna che cercava\nriparo in seguito a un calo improvviso della temperatura («irruzione»\nnel rifugio).\nCondizioni per il riconoscimento di una forza maggiore in una\nsituazione d’emergenza.\n\n1\nRiassunto dei fatti:\n\nNel mese di gennaio un gruppo di una truppa di fanteria da montagna è stato\nsorpreso, durante una marcia comandata, da un improvviso cambiamento\ndelle condizioni meteorologiche con un brusco calo della temperatura. In una\ntale situazione il gruppo ha forzato l’entrata di un rifugio per proteggersi e\nriscaldarsi. Con reclamo alla Commissione di ricorso DMF la proprietaria ha\nchiesto il risarcimento dei danni da parte della Confederazione.\n\nEstratto dei considerandi:\n\n1. (...)\n2. Secondo la legge federale sull’organizzazione militare del 12 aprile 1907\n(OM[41]) la Confederazione risponde a titolo esclusivo del danno causato a\nterzi, sia illecitamente da un militare nell’esercizio della sua attività di servizio,\nsenza riguardo alla colpa del militare (art. 22 cpv. 1 OM), sia per effetto di un\nesercizio militare o di un’attività di servizio della truppa (art. 23 OM).\nLa responsabilità causale della Confederazione ex art. 22 cpv. 1 e art. 23\nOM presuppone che il danno, alla persona oppure - come nella fattispecie -\nalla proprietà, sia stato causato in occasione dell’esercizio di una attività\ndi servizio: determinante al riguardo è il nesso funzionale del militare o\ndella truppa con l’attività militare. Per attività militare si intendono sia le\nesercitazioni militari propriamente dette, sia tutte le attività di esercizio\neseguite a seguito di ordini o in virtù di regolamenti e direttive (cfr. Karl\nOftinger / Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. II/3, Zurigo 1991,\npag. 503 ss., n. 217-221).\nNel caso di specie non è contestato né appare contestabile, che il danno\nai locali del Centro (...) sia stato provocato dalla truppa «per effetto di un\nesercizio militare» (art. 23 cpv. 1 OM), ovvero in occasione di una marcia\nordinata dal comandante di battaglione. L’occupazione del Centro da parte\ndella compagnia è avvenuta altresì su ordine del comandante di compagnia\nnell’intento di offrire un rifugio di emergenza alla truppa.\nDeve quindi essere ammesso il nesso funzionale tra la truppa e l’attività\nmilitare di occupazione del Centro.\n3. Alla fattispecie è applicabile in maniera specifica l’art. 23 cpv. 2 OM relativo\nai «danni causati alla proprietà». Le condizioni generali riguardanti questa\nresponsabilità sono stabilite al cpv. 1 dell’art. 23 OM. Come già detto sia\nl’art. 22 cpv. 1 OM, sia l’art. 23 OM prevedono una responsabilità causale della\nConfederazione. Mentre la responsabilità prevista all’art. 22 cpv. 1 OM è per\natto illecito, la responsabilità prevista all’art. 23 è indipendente dall’esistenza\ndi un atto illecito (critico Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei\nMilitärschäden, tesi Zurigo 1969, pag. 316, 317). Si tratta quindi di uno dei\npochi casi in cui lo Stato indennizza il cittadino a seguito della sua attività, in\nquanto tale lecita, come è il caso per l’espropriazione o per il risarcimento a\nseguito dell’ingiusta detenzione.\nLa responsabilità ex art. 23 (cpv. 2) OM presuppone quindi che siano realizzate\nle seguenti condizioni cumulative:\n\n"}