I ricorrenti sostengono in primo luogo che la truppa, tirando in una zona proibita nonché sbarrando illecitamente (per analogia) il sentiero dal quale il gruppo inglese si stava avvicinando alla capanna, non ha osservato l’ordine di tiro. La convenuta contesta queste asserzioni e afferma che l’esercitazione militare in questione è stata annunciata tempestivamente e conformemente alle prescrizioni. I ricorrenti non contestano quest’ultima affermazione. La convenuta afferma inoltre che le disposizioni concernenti le misure di sicurezza speciali contenute nell’ordine della piazza di tiro sono state osservate dalla truppa.