Secondo detta disposizione il danneggiato è unicamente tenuto a fornire la prova del danno e della causalità da parte di un militare nell’ambito di esercitazioni militari o di altre attività di servizio. Se questi presupposti sono realizzati, la Confederazione non è obbligata al risarcimento solo se da parte sua dimostra che il danno materiale è stato causato da forza maggiore o per colpa del danneggiato. 3. I ricorrenti sostengono in primo luogo che la truppa, tirando in una zona proibita nonché sbarrando illecitamente (per analogia) il sentiero dal quale il gruppo inglese si stava avvicinando alla capanna, non ha osservato l’ordine di tiro.