Binswanger, o.c., pag. 29, part. N. 9). Conformemente all’art. 23 OM, la Confederazione risponde dei danni causati in seguito a un’esercitazione militare o a un’attività di servizio della truppa, sempreché non riesca a provare che la causa risiede in circostanze di cui essa non è responsabile. Secondo detta disposizione il danneggiato è unicamente tenuto a fornire la prova del danno e della causalità da parte di un militare nell’ambito di esercitazioni militari o di altre attività di servizio.