2. La Confederazione, in quanto detentrice dell’autorità sull’esercito, risponde primariamente per i danni cagionati dai militari (Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, Diss. Zurigo 1969, pag. 4). La sua responsabilità è disciplinata nella legge federale sull’organizzazione militare (OM) del 12 aprile 1907 (RS 510.10) ed è sostanzialmente parte del diritto pubblico, sebbene le norme della responsabilità civile facciano e servano da complemento (cfr. Binswanger, o.c., pag. 29, part.