{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-07-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-59-6--_1993-07-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002747.pdf?ID=150002747", "Checksum": "7eb143aeccf0841ffebba31074b1e05b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Responsabilité de la Confédération pour les dommages\ncausés par la troupe.\nRupture du lien de causalité adéquat provoqué par des tiers.\n\nArt. 23 MO. Haftung des Bundes für durch die Truppe angerichtete\nSchäden.\nUnterbruch des adäquaten Kausalzusammenhangs durch\nDrittverschulden.\n\nArt. 23 OM. Responsabilità della Confederazione per i danni cagionati\ndai militari.\nInterruzione del nesso causale adeguato per danni provocati da terzi.\n\nRiassunto dei fatti\n\nUn gruppo di 37 persone di Londra ha riservato un pernottamento, comprese\ncena e colazione, dal 30 giugno al 1°luglio 1992 nella capanna di montagna di\nproprietà, rispettivamente gestita dai ricorrenti.\n\n1\nIl 30 giugno 1992 hanno avuto luogo, sulla piazza di tiro «...» esercizi di tiro.\nAllorché, nel pomeriggio del 30 giugno 1992, il gruppo è giunto sul luogo,\nè stato fermato da una guardia di tiro lungo il sentiero che conduce alla\ncapanna e in seguito è tornato indietro senza usufruire delle prestazioni\nriservate. I ricorrenti chiedono della Confederazione Svizzera il risarcimento\ndi fr. 600.- per la cena e la colazione non consumate e di fr. 480.- per il mancato\npernottamento.\n\nEstratti dei consideranti\n\n2. La Confederazione, in quanto detentrice dell’autorità sull’esercito, risponde\nprimariamente per i danni cagionati dai militari (Robert Binswanger, Die\nHaftungsverhältnisse bei Militärschäden, Diss. Zurigo 1969, pag. 4). La sua\nresponsabilità è disciplinata nella legge federale sull’organizzazione militare\n(OM) del 12 aprile 1907 (RS 510.10) ed è sostanzialmente parte del diritto\npubblico, sebbene le norme della responsabilità civile facciano e servano\nda complemento (cfr. Binswanger, o.c., pag. 29, part. N. 9). Conformemente\nall’art. 23 OM, la Confederazione risponde dei danni causati in seguito a\nun’esercitazione militare o a un’attività di servizio della truppa, sempreché\nnon riesca a provare che la causa risiede in circostanze di cui essa non è\nresponsabile. Secondo detta disposizione il danneggiato è unicamente tenuto a\nfornire la prova del danno e della causalità da parte di un militare nell’ambito\ndi esercitazioni militari o di altre attività di servizio. Se questi presupposti\nsono realizzati, la Confederazione non è obbligata al risarcimento solo se da\nparte sua dimostra che il danno materiale è stato causato da forza maggiore o\nper colpa del danneggiato.\n3. I ricorrenti sostengono in primo luogo che la truppa, tirando in una zona\nproibita nonché sbarrando illecitamente (per analogia) il sentiero dal quale il\ngruppo inglese si stava avvicinando alla capanna, non ha osservato l’ordine di\ntiro.\nLa convenuta contesta queste asserzioni e afferma che l’esercitazione\nmilitare in questione è stata annunciata tempestivamente e conformemente\nalle prescrizioni. I ricorrenti non contestano quest’ultima affermazione.\nLa convenuta afferma inoltre che le disposizioni concernenti le misure\ndi sicurezza speciali contenute nell’ordine della piazza di tiro sono state\nosservate dalla truppa. La constatazione dei ricorrenti nel loro scritto del\n21 luglio 1992 è pertinente nella misura in cui il sentiero in questione era\nchiuso a causa del tiro, mentre veniva aperto durante le pause di tiro. Questa\naffermazione corrisponde alle constatazioni del comandante di battaglione\ncompetente. E’ incontestato - ed è la prassi - che durante le interruzioni del\ntiro sono stati fatti transitare civili e che quel giorno sono transitati circa dieci\nveicoli civili con turisti.\nLe prescrizioni citate dai ricorrenti e di cui essi biasimano l’inosservanza non\ndicono altro se non che i sentieri segnalati che attraversano le piazze di tiro\ndevono rimanere (di regola) aperti al transito; tuttavia - così si dichiara ancora\ntestualmente -, se a causa delle misure di sicurezza ciò non fosse possibile, essi\ndevono essere aperti ogni qual volta le prescrizioni di sicurezza lo consentano.\n\n"}