1 Eccezione al principio dell’esclusione del respingimento. Art. 45 cpv. 2 legge sull’asilo e art. 33 cpv. 2 Convenzione sullo statuto dei rifugiati. - Un incapace di intendere e di volere non può invocare il principio dell’esclusione del respingimento se, in base a una sentenza passata in giudicato, si constata che ha commesso un crimine o un delitto particolarmente e oggettivamente grave, ma non vi è stata condanna in assenza di imputabilità (interpretazione contro il tenore del testo). - Un’espulsione coatta presuppone una ponderazione fra gli interessi della Svizzera e quelli personali della persona colpita ad essere protetta dalla persecuzione.