E’ quindi inutile entrare ulteriormente in merito. d. Il ricorrente afferma inoltre che non è ammissibile che la prima istanza motivi la misura impugnata basandosi sul piano regolatore, il quale prevede per l’area in questione una «zona di svago». Una zona simile potrebbe infatti essere realizzata non prima del 1991 dopo la costruzione della galleria Siberia/Cantonaccio. La soppressione dei posteggi sarebbe dunque intempestiva e prematura. Le autorità possono imporre misure di circolazione stradale anche per motivi di pianificazione locale (GAAC 51.51). Ciò richiede però l’esistenza di un piano della circolazione che stabilisca in termini chiari lo svolgimento della stessa per il futuro.