4 della LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCS, RS 741.01), le limitazioni e prescrizioni che non siano divieti di circolare generali o limitati nel tempo, bensì cosiddette limitazioni funzionali della circolazione, possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti odi altri normalmente toccati dall’inquinamento fonico o atmosferico, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada o altre condizioni locali. a. La soppressione dei posteggi [parcheggio Elvezia in Ascona] impugnata ha soprattutto lo scopo di proteggere i platani dai danni causati dai veicoli a motore parcheggiati.