Ciò vale a maggior ragione per la presente fattispecie dove la legittimazione ricorsuale degli insorti ed attuali istanti era stata loro riconosciuta per il semplice fatto che essi erano personalmente toccati dalla decisione da loro impugnata in misura maggiore di chiunque e dato che con l’introduzione del propio gravame venivano tutelati i loro interessi privati giusta l’art. 48 lett. a PA. Irrilevante è il fatto invocato dai ricorrenti che il gravame mirava anche alla protezione degli interessi pubblici. Ne discende che l’art. 4a lett. b OTSPA non è stato a ragione applicato.