In questo contesto sia detto che per costante prassi delle autorità amministrative le spese procedurali in caso di soccombenza vengono accollate anche alle associazioni nazionali che operano esclusivamente in favore della protezione dell’ambiente giusta l’ art. 63 cpv. 1 PA. Ciò vale a maggior ragione per la presente fattispecie dove la legittimazione ricorsuale degli insorti ed attuali istanti era stata loro riconosciuta per il semplice fatto che essi erano personalmente toccati dalla decisione da loro impugnata in misura maggiore di chiunque e dato che con l’introduzione del propio gravame venivano tutelati i loro interessi privati giusta l’art. 48 lett.