b OTSPA, le spese procedurali possono, conformemente all’art. 63 cpv. 1 PA, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell’assistenza giudiziaria prevista all’art. 65 PA, qualora per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese procedurali alla parte. In questo contesto sia detto che per costante prassi delle autorità amministrative le spese procedurali in caso di soccombenza vengono accollate anche alle associazioni nazionali che operano esclusivamente in favore della protezione dell’ambiente giusta l’ art. 63 cpv.