Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell’art. 63 cpv. 1 PA l’autorità di ricorso addossa le spese procedurali alla parte soccombente. Già in sede istruttoria l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva segnalato, a tre riprese, agli istanti surrichiamati la conseguenza finanziaria in caso di una loro soccombenza ricorsuale. Tramite queste segnalazioni istruttorie era stata data più volte la possibilità ai ricorrenti ed attuali istanti di procedere ad un