II, p. 948). 4. Abbondanzialmente ed a mero titolo di paragone sia detto che persino alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà, sono applicabili le disposizioni in materia di spese procedurali giusta l’art. 10 dell’O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (OTSPA, RS 172.041.0), entrato in vigore il l° gennaio 1979 (v. RU 1978 2053). Questa modificazione legislativa è avvenuta in cementazione della costante prassi precedente in tema di spese procedurali. In casu non si trattava però d’una denunzia, ma bensì d’un regolare ricorso amministrativo. 5. Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell’art. 63 cpv.