L’art. 66 PA prescrive esaustivamente i motivi per i quali un’autorità di ricorso possa procedere alla revisione di una sua decisione. Orbene tra codesti motivi non figura la possibilità di chiedere la revisione di una decisione ricorsuale limitatamente alle spese procedurali, per cui in casu l’introdotta istanza di revisione è in ordine inammissibile (v. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 93). Ne deriva che l’istanza in questione non possa essere considerata nemmeno quale istanza di riesame (v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II, p. 948).