{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-08-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-2--_1988-08-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000971.pdf?ID=150000971", "Checksum": "9c9af709d6c99534e64ae73d960ecf7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.2 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 17.08.1988 JAAC 53.2 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 17.08.1988 JAAC 53.2 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 17.08.1988 JAAC 53.2 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:09", "Checksum": "a8c12ca247704b4b6ccbf20c50a56b47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 17.08.1988 JAAC 53.2 \r\n\n JAAC 53.2\n\nDecisione del Consiglio federale del 17 agosto 1988\n\nProcédure administrative. Frais de procédure. Aucun motif de reviser\nsur ce point le dispositif d’une décision prise sur recours par le Conseil\nfédéral. Le fait que le recourant fasse aussi valoir la défense de l’intérêt\npublic (en l’espèce, la protection contre le bruit dans le domaine de\nl’aviation civile) ne justifie pas une remise de ces frais.\n\nVerwaltungsverfahren. Verfahrenskosten. Kein Grund für die Revision\neines Beschwerdeentscheides des Bundesrates im Kostenpunkt.\nDie Tatsache, dass der Beschwerdeführer auch die Wahrung des\nöffentlichen Interesses geltend machte (vorliegend die Lärmbekämpfung\nim Bereich der Zivilluftfahrt), rechtfertigt keinen Erlass dieser Kosten.\n\nProcedura amministrativa. Spese procedurali. Nessun motivo di\nrivedere su tale punto una decisione del ricorso adottata dal Consiglio\nfederale. Il fatto che il ricorrente faccia anche valere la difesa\ndell’interesse pubblico (in casu: la protezione contro il rumore nel\nsettore dell’aviazione civile) non giustifica il condono di tali spese.\n\nI\n\nA. Con decisione del 5 ottobre 1987 il Consiglio federale ha respinto un\nricorso presentato dai Signori X e Y contro il Dipartimento federale dei\ntrasporti, delle comunicazioni e delle energie (in seguito DFTCE), riguardante\n\n1\nuna concessione per l’esercizio di due linee aeree stagionali Lugano-Olbia\n(Sardegna) e Lugano-Marina di Campo (Elba), nelle due direzioni, da parte\ndella Sunshine Aviation S.A., Lugano.\nB. Con istanza del 12 ottobre 1987, i Signori X e Y hanno chiesto al Consiglio\nfederale la revisione della sua decisione ricorsuale del 5 ottobre 1987 quanto\nalle spese procedurali. Sostanzialmente i predetti istanti ricordano che il loro\ngravame mirava a tutelare esclusivamente degli interessi pubblici in tema\ndi applicazione della legislazione federale sulla lotta contro i rumori, per cui\nl’operato addossamento delle spese procedurali di 1042 fr. rappresenterebbe\nun ingiusto atto punitivo. Conseguenzialmente i surriferiti istanti chiedono,\nmediante la loro domanda di revisione in questione, l’annullamento delle\naccollate spese procedurali di 1042 fr. giusta la cf. 4 del dispositivo della\ndecisione ricorsuale in discussione.\n…\n\nII\n\n1. …\n2. Gli istanti ritengono che l’attuata imposizione delle spese procedurali di\n1042 fr. costituisca un ingiusto atto punitivo dato che il loro gravame tendeva\nalla difesa degli interessi pubblici in tema di protezione fonica.\n3. L’art. 66 PA prescrive esaustivamente i motivi per i quali un’autorità di\nricorso possa procedere alla revisione di una sua decisione. Orbene tra codesti\nmotivi non figura la possibilità di chiedere la revisione di una decisione\nricorsuale limitatamente alle spese procedurali, per cui in casu l’introdotta\nistanza di revisione è in ordine inammissibile (v. Ursina Beerli-Bonorand, Die\nausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes\nund der Kantone, Zürich 1985, p. 93). Ne deriva che l’istanza in questione non\npossa essere considerata nemmeno quale istanza di riesame (v. André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II, p. 948).\n4. Abbondanzialmente ed a mero titolo di paragone sia detto che persino\nalle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà,\nsono applicabili le disposizioni in materia di spese procedurali giusta l’art. 10\ndell’O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa\n(OTSPA, RS 172.041.0), entrato in vigore il l° gennaio 1979 (v. RU 1978 2053).\nQuesta modificazione legislativa è avvenuta in cementazione della costante\nprassi precedente in tema di spese procedurali. In casu non si trattava però\nd’una denunzia, ma bensì d’un regolare ricorso amministrativo.\n5. Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell’art. 63 cpv. 1 PA l’autorità\ndi ricorso addossa le spese procedurali alla parte soccombente. Già in sede\nistruttoria l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva segnalato, a tre riprese,\nagli istanti surrichiamati la conseguenza finanziaria in caso di una loro\nsoccombenza ricorsuale. Tramite queste segnalazioni istruttorie era stata\ndata più volte la possibilità ai ricorrenti ed attuali istanti di procedere ad un\n\n"}