Inoltre i Cantoni ed i Comuni sono tenuti ad utilizzare le riserve fiscali proprie ancora disponibili e ad esercitare in modo completo il loro diritto di percepire tasse e contributi, per cui è esclusa una sollecitazione di un aiuto federale per alleggerire le proprie finanze (v. FF 1973 I 1347 s.). Proprio questa particolare caratteristica del finanziamento completivo federale, che scaturisce dal principio della sussidiarietà su cui si poggia la LIM, è stata più volte confermata dalla costante prassi di codesta autorità di ricorso (v. GAAC 46.58, GAAC 46.73 e GAAC 50.24).