A sua volta l’art. 16 cpv. 4 LIM sancisce che i Cantoni ed eventualmente i beneficiari devono partecipare in modo adeguato, con i propri mezzi, al finanziamento. Al riguardo il predetto messaggio governativo osserva che l’aiuto è destinato a garantire la realizzazione effettiva di quei progetti di costruzione economicamente interessanti e socialmente necessari la cui esecuzione potrebbe essere compromessa da una mancanza di crediti completivi. L’accento viene poi messo sulla necessaria partecipazione propria del beneficiario per evitare l’impossibilità, dovuta ai mezzi limitati disponibili, di poter finanziariamente sostenere i progetti più urgenti ed interessanti.