un’infrastruttura pubblica, ma rimangono bensì delle mere opere private il cui onere finanziario ricade esclusivamente sui proprietari dei fondi. Già per questi motivi l’operata deduzione, da parte del DFEP, di 115 000 fr., per i costi d’attuazione degli allacciamenti privati, dalle spese computabili, risulta giustificata. 2.2 L’art. 15 LIM prescrive che la Confederazione può assumere il finanziamento completivo di progetti d’infrastruttura a tenore dell’art. 3, purché la loro realizzazione non possa essere garantita diversamente. A sua volta l’art. 16 cpv.